L’articolo 9, commi 3 e 3-bis, D.L. 557/1993 definisce i requisiti che devono avere i fabbricati per essere considerati rispettivamente rurali abitativi e rurali strumentali.
Il Legislatore, se per gli abitativi ha introdotto alcuni parametri stringenti, per quanto riguarda gli strumentali si è limitato ad affermare che sono tali le “costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile”, provvedendo a indicarne alcune tipologie che rappresentano, è necessario precisarlo, un elenco meramente esemplificativo. Per essere considerati quali rurali abitativi e come tali poter fruire delle agevolazioni riconosciute, è necessario che vengano rispettati una serie di requisiti di natura sia soggettiva sia oggettiva.
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